INSEGNANTE MEDIO

 

---Abilitazione

 

sommarietto Insegnante medio - Concorso - Sessioni riservate ex art.11 e 28 bis L.n.417/89 - Requisiti di partecipazione - Alternatività.

massima Alle sessioni riservate previste dagli artt.11 e 28 bis della L.417/89 sono legittimati esclusivamente i docenti rispettivamente indicati dalle stesse norme.

Il docente in possesso di doppio requisito (servizio di insegnamento prestato per almeno 360 giorni nel settennio 82/83 - 88/89 sia nelle scuole statali che in quelle pareggiate o legalmente riconosciute) può accedere alternativamente all’una e all’altra sessione. La dichiarazione di non aver partecipato alle sessioni indicate nell’art.3 dell’O.M. 9/4/1990 n.100, è in linea con la cennata alternatività, prescritta dalla norma per evitare che lo stesso docente partecipi cumulativamente a entrambe le sessioni.

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n.° sent. 3155 - Sez. II - data pubbl. 12 ottobre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Ferrandino Rosa e/a (avv. G.Abbamonte) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv.ra Stato)

sommarietto Insegnante medio - Concorso - Graduatorie - Durata di validità delle graduatorie.

Insegnante medio - Concorso - Corrispondenza tra la classe di concorso XVII e la classe LVII.

massima Finché dura la validità legislativamente disposta delle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente, e fin quando tali graduatorie non risultino esaurite, non é consentito all’Amministrazione scolastica, in assenza di un’apposita norma di pari rango, derogarvi in guisa tale da pervenire perfino alla loro soppressione (cfr. TAR Campania, Sez. II, n. 2361/97).

Sussiste una sostanziale corrispondenza tra la classe di concorso XVII ("Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria; pratica di agenzia") e la classe di concorso LVII ("Tecnica dei servizi e pratica operativa"), in quanto i posti relativi alle due classi contemplano il medesimo insegnamento " Esercitazioni di segreteria e di amministrazione d’albergo" (cfr. tabella C allegata al D.M. 3.9.1982, come modificata dal D.M. 28.5.1992).

 

 

---Orario di servizio

n.° sent. 2898 - Sez. II - data pubbl. 18 settembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Pasanisi - ric. Abate Giuseppina e/a (avv. F.D’Amore) c. Provveditorato agli Studi Napoli (avv.n.c.)

sommarietto Insegnante medio - Orario di servizio - Superiore alle 18 ore settimanali - Indennità integrativa speciale - Spetta.

massima Ai sensi dell’art. 88, co. 4°, del D.P.R. n. 417/74, qualora l’orario di servizio dei docenti della scuola secondaria o artistica sia superiore alle 18 ore settimanali, l’indennità integrativa speciale deve essere commisurata anche alle ore di insegnamento eccedenti la suddetta durata, dal momento che la norma in esame, con elencazione tassativa, esclude dal computo solamente l’aggiunta di famiglia e l’assegno di cui all’art. 12 della legge 37//73, n. 477.

 

 

---Trasferimento

 

n.° sent. 1958 - Sez. - data pubbl. 11 giugno 1998 - Pres. Orrei - Est. Orrei - ric. Russo Antonio (avv. A.T.Ventre) c. Amm.ne della Pubblica Istruzione e/a (avv.ra Stato)

sommarietto Insegnante medio - Trasferimento - Incompatibilità ambientale - Erogazione dell’assegno alimentare in luogo dello stipendio ex art. 500 - Inapplicabilità.

Insegnante medio - Trasferimento - Incompatibilità ambientale-Natura disciplinare - Esclusione.

Insegnante medio - Trasferimento - Incompatibilità ambientale - Competenza del provveditore agli studi - Responsabile del procedimento.

Insegnante medio - Trasferimento - Incompatibilità ambientale - Elementi sintomatici della incompatibilità - Presupposti.

Insegnante medio - Trasferimento - Incompatibilità ambientale - Scelta della nuova sede - Discrezionalità - Limiti.-

 

massima L’art. 500 del DL.vo 16 aprile 1994 n. 297 (<< Nel periodo della sospensione dall’ufficio é concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia...>>), é collocato nella Sezione I^, intestata "Sanzioni disciplinari", del capo IV - parte III ("Personale"): la erogazione dell’assegno alimentare, in luogo dello stipendio, é correlata alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, e pertanto non può applicarsi alla sospensione dal servizio disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 468, e preordinata al trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale.-

Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato Sez. 4^, 27 febbraio 1996 n. 187; Sez. 6^, 11 dicembre 1996 n. 1726), ed una misura di tal genere non é prevista nel catalogo delle sanzioni disciplinari, sia per gli impiegati civili dello Stato in generale personale docente (art. 94 e seg. del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417¸ art.492 e seg. del D.P.R. n. 297/1994).-

In assenza di una specifica disposizione attributiva di particolari competenze in tema di procedimento per il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale di un docente dei ruoli provinciali, il responsabile del procedimento, ed il relativo ufficio depositario degli atti, ex art. 8 della L. n. 241/1990, non può che essere rispettivamente il Provveditore agli studi ed il Provveditorato, stante la competenza di questa autorità scolastica ad adottare il provvedimento definitivo (art. 469 D.P.R. n. 297/1994).-

Sono sufficienti elementi sintomatici della incompatibilità ambientale di un docente nei confronti della scuola, purché il relativo contesto di conflittualità permanente da questi suscitato risulti opportunamente evidenziato nelle relazioni ispettive (a parte l’eventuale rilevanza disciplinare) sia l’accertato uso improprio dei registri di classe, che il docente, incurante dei richiami e degli avvertimenti rivoltigli dal Preside, ha utilizzato ripetutamente come strumento di comunicazione coram populo dei propri rilievi ed osservazioni contro alcuni colleghi della scuola; sia l’apatico e diseducativo coinvolgimento degli alunni nei suoi contrasti con il Preside e con il corpo insegnate, con le modalità da lui volutamente predisposte allo scopo dichiarato di " precostituirsi una prova testimoniale".-

Proprio perché il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha (e non potrebbe avere) carattere disciplinare, l’amministrazione, una volta che sia stato accertato e definito l’ambito territoriale entro il quale sussiste la situazione di incompatibilità, non é completamente libera nella scelta della nuova sede di destinazione, ma é tenuta ad una adeguata comparazione tra il pubblico ed il privato interesse, privilegiando, tra le diverse sedi disponibili, quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente soggetto al trasferimento (cfr. Consiglio di Stato Sez. 4^, 27 febbraio 1996 n. 187).

 

---Trattamento economico

 

n.° sent. 2663 - Sez. II - data pubbl. 30 luglio 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Vella Vincenzo e/a (avv. L.Marotta) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. ra dello Stato)

sommarietto Insegnante medio - Trattamento economico - Principio di riassorbibilità degli aumenti biennali ex art. 3 e 4 del D.P.R. 399/88 - Art. 4 D.P.R. 271/81 - Compatibilità.

massima L’art. 3 e 4 del D.P.R. n. 399/88 sottraendo al principio, da esso stabilito, della riassorbibilità degli aumenti biennali convenzionali le ipotesi in cui la norma attributiva di tali aumenti disponga espressamente la non riassorbibilità, esclude implicitamente la incompatibilità logico - giuridica con esso decreto dell’art. 4 del D.P.R. n. 271/81 che attribuisce a determinati docenti n. 2 scatti biennali " non riassorbibili".